Statuto

STATUTO DELLA SOCIETÀ
“NUOVE RISPOSTE” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
con sede in Roma

TITOLO I
DENOMINAZIONE SEDE DURATA
ARTICOLO 1

È costituita la Società Cooperativa Sociale denominata “NUOVE RISPOSTE” Cooperativa Sociale – ONLUS, ai sensi del D.lgs. 460/97, con sede in Roma, iscritta all’albo delle Cooperative sociali dal 27 giugno 1997, ai sensi della Legge regionale 27 giugno 1996 n. 24, sezione A al numero 67. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. Nei rapporti con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha la durata di anni 99 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO OGGETTO

ARTICOLO 3

La Cooperativa, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio – sanitari e educativi. I soci della Cooperativa, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa, intendono ottenere continuità d’occupazione lavorativa e miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra
forma consenta la legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e succ. mod. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. I soci concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell’ambito delle leggi in materia di statuti sociali e dei regolamenti interni.
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi
della mutualità e senza fini di speculazione privata. La Cooperativa si propone altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi Organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del Consiglio d’Amministrazione potrà aderire all’Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 4

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende essere socialmente utile ed ha per oggetto:

a) L’intervento attraverso la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’inserimento nell’ambito della famiglia, della scuola e dell’ambiente di lavoro, con l’obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute.
Intende in particolare occuparsi delle aree:
– dell’assistenza a minori con disagio o con rischio di istituzionalizzazione, attraverso la gestione diretta di centri diurni di aggregazione, con la realizzazione specifica di percorsi di accompagnamento e di orientamento professionale, la gestione di case famiglia e l’attività di sostegno alla genitorialità;
– dell’assistenza a minori e adulti con disabilità, a partire dalle problematiche e dalle difficoltà legate alla gestione di handicap fisici e psichici, l’emarginazione, la devianza potenziale, attraverso, l’organizzazione di attività di assistenza scolastica di base nella scuola primaria e secondaria e assistenza specialistica, in centri di formazione professionale e istituti secondari superiori, l’organizzazione di attività di accompagnamento progressivo alla vita autonoma ed indipendente, attività socializzanti e laboratoriali, svolte in centri diurni e in case famiglia;
– dell’assistenza e della gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, all’integrazione, alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo di profughi, e stranieri, tenendo conto delle problematiche legate all’emarginazione e alla devianza;
– dell’assistenza agli anziani attraverso, tra l’altro, la gestione di attività domiciliari, residenziali e semiresidenziali destinate in particolare ai malati di morbo di Alzheimer e demenze assimilate, ai malati del morbo di Parkinson, agli anziani fragili e non autosufficienti in genere;
– dell’assistenza alle persone con problematiche psicosociali e con disagio psichico attraverso, tra l’altro, l’organizzazione e la gestione di attività semiresidenziali, residenziali e domiciliari di contrasto all’istituzionalizzazione o di de-istituzionalizzazione, di accompagnamento e sostegno all’autonomia;

b) La gestione per conto degli enti locali, per conto di enti privati ed in proprio, anche in accordo con le strutture socio sanitarie esistenti, di servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali;

c) La gestione per conto proprio o di terzi, stabilmente o temporaneamente di attività didattiche di scuole di infanzia, asili nido, scuole materne, scuole private in genere, e di servizi di doposcuola;

d) Lo svolgimento di studi, ricerche e verifiche dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemiologico – statistico e sociologico;

e) L’intervento di consulenza nelle strutture organizzate del
territorio;

f) L’intervento in corsi di formazione professionale;

g) L’intervento su propria iniziativa, purché rispondente ai presupposti di utilità sociale e nell’ambito degli scopi suddetti;

h) L’attività di informazione e di promozione culturale e sociale,organizzazione di eventi artistici, musicali, teatrali, eccetera;

i) L’organizzazione di attività ricreative in genere, di animazione culturale e sportiva, anche attraverso la gestione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, di impianti sportivi e ricreativi;

j) La gestione di attività editoriali e pubblicitarie relative allo scopo e all’oggetto sociale;

k) L’attività di turismo sociale anche attraverso l’organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;

l) La costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa stipula convenzioni con soggetti privati ed enti pubblici. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l’altro per la sola indicazione esplicativa:
1. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque necessarie all’attività sociale;
2. Dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici e consortili ed a fidejussioni diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi;
3. Concedere avalli bancari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
4. Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi di legge, da stabilirsi con apposito regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta di prestiti dei soci, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;
5. Promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscono l’organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;
6. Partecipare ai pubblici appalti;
7. Aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545-septies c.c..
La Cooperativa può compiere tutte le operazioni ed assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III
SOCI
ARTICOLO 5

I soci si distinguono in quattro categorie:
– Soci Cooperatori
– Soci Volontari
– Soci speciali
– Soci Sovventori.
Il numero dei soci è illimitato, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci Cooperatori i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, che esercitino, professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla Cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente ai lavori dell’impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento approvato dalla assemblea in esecuzione dell’art. 6 della L. 142/2001, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma tra le tipologie di rapporto lavorativo, consentite dalla legge, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
Nella gestione dei servizi socio – sanitari ed educativi da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le modalità di sottoscrizione delle quote del capitale sociale e l’importo della tassa d’ammissione dovuta dai soci volontari, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la Cooperativa non compresi nel presente Statuto, verranno stabiliti con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente Statuto e delle norme di legge vigenti in materia.
Possono essere ammessi nella Cooperativa soci denominati soci sovventori i quali investono capitali nell’impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa; possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche.
I conferimenti effettuati dai soci sovventori rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il CAPITALE SOCIALE DEI SOCI SOVVENTORI destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 4 lettera k); l’ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione. Il rapporto con i Soci Sovventori sarà disciplinato da apposito Regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci. Possono essere Soci anche enti e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
In nessun caso possono essere soci cooperatori o volontari coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa.

ARTICOLO 6

L’organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 5) in una categoria speciale in ragione dell’interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell’impresa.
I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo
periodo della cooperativa.
Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, stabilisce:
1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci cooperatori.
Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall’art. 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 14 del presente statuto:
a) nel caso di interesse alla formazione: l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
b) nel caso di interesse all’inserimento nell’impresa: l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa; l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, quattro mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d’Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) L’indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita e di cittadinanza;
b) La qualifica che intende rivestire di socio cooperatore, volontario o sovventore; L’indicazione della tipologia dell’ulteriore rapporto di lavoro che propone di costituire con la Cooperativa;
c) L’indicazione dell’attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all’oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 5;
d) L’ammontare della quota o il numero di azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
e) Dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. A seguito della deliberazione di ammissione, il socio stipula con la Cooperativa, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento approvato dalla assemblea in esecuzione dell’art. 6 della L. 142/2001, un rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra le tipologie di rapporto lavorativo consentite dalla Legge. Questa convenzione regola, unitamente allo Statuto ed al citato Regolamento, i rapporti tra il socio lavoratore e la Cooperativa.
Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) La denominazione e la ragione sociale, la sede e l’attività che ne forma l’oggetto;
b) La qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;
c) L’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
d) Il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente;
e) L’ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere.
Alla domanda deve essere unita copia dell’atto costitutivo e del relativo Statuto, nonché della deliberazione dell’organo sociale di cui alla lettera c). Il Consiglio d’Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo contenute, delibera sulla domanda.
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nella sezione di appartenenza del libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all’articolo 9.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto dal comma a)
dell’articolo 25. In tal caso, l’ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nell’apposita sezione del libro soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio d’Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio d’Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
Il Consiglio d’Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8
DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre il diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione e il libro delle adunanze del comitato esecutivo, se esiste. L’esercizio di quest’ultimo diritto deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 9

I soci cooperatori e volontari (esclusi i soci speciali ed i soci sovventori) dovranno versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio d’Amministrazione e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma e) del precedente articolo 7, anche per enti e persone giuridiche. Essi sono
obbligati:

a) Al versamento della tassa di ammissione che non è in alcun modo rimborsabile, nella misura stabilita dal Consiglio d’Amministrazione;
b) Al versamento della quota sottoscritta con le modalità ed i termini fissati dall’organo amministrativo e previsti dal successivo articolo 25;
c) All’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) A contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal Regolamento interno e dal contratto di lavoro.

ARTICOLO 10

E’ fatto assoluto divieto ai soci cooperatori, con rapporto di lavoro subordinato di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente, nonché di prestare lavoro a
favore di terzi esercenti imprese concorrenti.
Il Consiglio d’Amministrazione, tenuto conto anche delle caratteristiche del tipo di rapporto di lavoro instaurato con il socio, potrà, in deroga ai divieti di cui sopra, autorizzare il medesimo all’iscrizione ad altre cooperative.

TITOLO IV

RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE SOSPENSIONE
ARTICOLO 11

La qualità di socio cooperatore o volontario si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte o fallimento, liquidazione o scioglimento di persona giuridica.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio d’Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ARTICOLO 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore o volontario:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) per lo scioglimento, per qualsiasi ragione o causa, dell’ulteriore rapporto di lavoro.
La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo sia ammessa dalla Legge, deve essere comunicata alla Cooperativa mediante lettera raccomandata, con un preavviso coincidente con quello relativo all’ulteriore rapporto di lavoro. Spetta al Consiglio d’Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi articoli 43 e 44.

ARTICOLO 13

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d’Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori o volontari interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità o di inidoneità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale; che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano comunque risolto, per qualsiasi ragione o causa, tale rapporto con la Cooperativa, salva, in questi casi, contraria deliberazione del Consiglio stesso.

ARTICOLO 14

L’esclusione nei confronti del socio cooperatore per una delle ipotesi previste dalla Legge o per gravi inadempimenti ai suoi doveri associativi, comporta di diritto la risoluzione del rapporto di lavoro.

L’ esclusione sarà deliberata dal Consiglio d’Amministrazione nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto, o che ricadano nell’ipotesi di cui al successivo punto g);
b) che non sia intervenuto, senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
c) che non abbia adempiuto agli obblighi a lui derivanti dal “piano di crisi aziendale”;
d) che si sia reso moroso, senza giustificato motivo, del versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 5;
f) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
g) che violi gli obblighi previsti da Regolamento interno e/o da contratto di lavoro con gravi inadempienze ai sensi dell’art. 1455 c.c.;
h) che infanghi il buon nome della Cooperativa nei confronti dei terzi;

i) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
j) che si sia appropriato (anche al di fuori dell’attività lavorativa in senso stretto) di beni o altre utilità della Cooperativa;
k) che sia stato condannato con sentenza penale irrevocabile
per reati infamanti;
l) che sia stato condannato (anche per fatti estranei al rapporto di lavoro) con sentenza definitiva per un reato che preveda come pena edittale pari o superiore a tre anni di reclusione;
m) che abbia arrecato in qualunque modo gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomentato in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
Oltre agli altri casi previsti nello Statuto sociale, il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del socio lavoratore, comporta la esclusione di diritto del socio medesimo dalla compagine sociale.
Prima di deliberare l’esclusione, il C.d.A., dovrà contestare le inadempienze commesse al socio cooperatore, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.
Salva diversa volontà della società, in caso di restrizione della libertà personale e/o comunque di pendenza di un procedimento penale per un reato che preveda una pena edittale pari o superiore a tre anni di reclusione, il rapporto societario rimane sospeso (e con esso rimane sospeso anche il rapporto di lavoro, quale sia la tipologia di rapporto in essere) sino alla definizione del procedimento.
Negli altri casi di procedimento penale, gli amministratori possono sospendere cautelativamente il socio dal rapporto associativo e da quello di lavoro quando ciò si renda opportuno anche in considerazione delle mansioni attribuite al socio e del reato che gli sia stato contestato.

ARTICOLO 15

Salva contraria disposizione adottata dal Consiglio d’Amministrazione, allo scioglimento del rapporto associativo per recesso, decadenza o esclusione del socio cooperatore consegue, con l’osservanza delle modalità e dei termini previsti dal Regolamento, lo scioglimento dell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, in considerazione del collegamento esistente fra tali due rapporti.

ARTICOLO 16

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza, esclusione e sospensione debbono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata, anche a mano. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio d’Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione arbitrale del Collegio degli Arbitri, regolato dagli articoli 43 e 44 del presente Statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio d’Amministrazione, dovranno proporre istanza di arbitrato a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. Detta istanza non ha effetto sospensivo.

ARTICOLO 17

I soci cooperatori o volontari receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore o volontario, diventa operativo, e comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato. Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa, fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del predetto bilancio. Il rimborso verrà, comunque, liquidato su richiesta scritta dell’interessato.

ARTICOLO 18

In caso di morte del socio, cooperatore, volontario o speciale il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Nel caso di scioglimento di una persona giuridica socia i liquidatori di essa hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla Cooperativa la restituzione della quota sociale versata dalla persona giuridica con le modalità e nella misura stabilita nel presente e nei precedenti articoli. Le quote non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

ARTICOLO 19

I soci cooperatori o volontari receduti, decaduti ed esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l’anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 17 e 18. Gli eredi del socio cooperatore, speciale o volontario defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio nel quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute al fondo riserva straordinaria.

ARTICOLO 20

In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci cooperatori o volontari e degli eredi per quelli defunti o dei liquidatori per le persone giuridiche socie sciolte – relativamente ad eventuali fondi di previdenza – saranno definiti in apposito Regolamento approvato dall’Assemblea.

ARTICOLO 21

Anche a prescindere dalla deliberazione dello stato di crisi, in caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali, e comunque di cessazione o riduzione di qualsiasi attività della Cooperativa, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori esuberanti, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro di questi, con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo. L’identificazione dei soci cooperatori da sospendere è determinata in base ai seguenti criteri in concorso tra loro:
1) Anzianità di associazione;
2) Professionalità;
3) Carichi di famiglia;
4) Anzianità di età.
In caso di disoccupazione di parte dei soci cooperatori o di stipula di nuove convenzioni, l’avviamento al lavoro dovrà avvenire nel pieno rispetto dell’anzianità di ingresso in Cooperativa fermo restando la professionalità settoriale.

TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI
ARTICOLO 22

Ai soci cooperatori, quali produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell’esercizio a norma del successivo articolo 27.

ARTICOLO 23

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 6 L. n. 142/2001.
Tale Regolamento disciplina, fra l’altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all’organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.
L’assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 22.
In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, i soci cooperatori possono validamente rinunciare temporaneamente a parte dei loro trattamenti economici, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché previa deliberazione da parte dell’Assemblea di un piano di crisi aziendale; il Regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

PATRIMONIO SOCIALE
ARTICOLO 24

Il patrimonio della Società è costituito:
a) Dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge vigente e dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00 e destinato come previsto dall’articolo 4 lettera k);
b) Dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all’articolo 27;
c) Da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le quote non rimborsate ai soci cooperatori e volontari receduti, deceduti ed esclusi, ed agli eredi dei soci cooperatori e volontari defunti o di persone giuridiche sciolte;
d) Da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
e) Da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa, per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e ss. del codice civile.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori e volontari nei limiti delle quote sottoscritte.
Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale, né all’atto dello scioglimento della Cooperativa.

ARTICOLO 25

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate su richiesta dell’aspirante socio nei termini da stabilirsi dal Consiglio d’Amministrazione nella delibera di ammissione.

ARTICOLO 26

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoscritte a pegno e a vincoli né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ARTICOLO 27

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d’Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
Alla fine dell’esercizio sociale, l’Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare:
– la corresponsione delle somme eventualmente ancora dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico da questi ricevuto durante l’esercizio sociale a quello minimo previsto da apposito Regolamento interno;
– il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, mediante integrazione delle retribuzioni complessive, mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione Cooperativa (ove previste), nella misura massima prevista dalla legge vigente in materia;
– la ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, anche secondo quanto previsto in apposito Regolamento.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e i costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l’esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli a:
a) riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
b) una quote pari al 3% (tre per cento) ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) una quota potrà essere utilizzata per aumentare gratuitamente il capitale sociale nella misura e alle condizioni previste dall’articolo 7 della legge 31.1.92 n. 59;
d) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla Legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) ad eventuale riserva straordinaria.
La remunerazione delle azioni dei soci sovventori è di due punti maggiore di quella massima consentita dalla legge per le quote dei soci cooperatori, e deve sempre essere corrisposta dopo aver soddisfatto quanto previsto dalle lettere a) e
b) del presente articolo entro i limiti di disponibilità degli utili e con precedenza sui dividendi da distribuire ai soci cooperatori e volontari titolari di quote.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c. certificate dal Consiglio d’Amministrazione in sede
di relazione sulla gestione.

ARTICOLO 28

In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono validamente rinunciare a parte della loro mercede nell’interesse della Cooperativa, previa l’osservanza delle forme sociali e previa delibera dell’assemblea ordinaria.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 29

Sono organi della società:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio d’Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l’organo di controllo.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 30

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio d’Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio d’Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee che potranno tenersi anche fuori la sede sociale.
In mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l’intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 31

L’Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove nominato, e se dovesse ritenerlo utile anche il bilancio preventivo;
2) procede alla nomina delle cariche sociali e ove richiesto del soggetto deputato al controllo contabile;
3) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale, occorrendo anche con medaglie di presenza, dei sindaci, per l’intero periodo di durata del loro ufficio;
4) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale;
8) delibera il piano di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché gli eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, di cui al precedente art. 27.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno nei tempi indicati all’articolo 27, nonché, eventualmente, entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
L’assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l’indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio d’Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo di controllo.
L’ Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui
poteri dei liquidatori.
Le proposte di competenza dell’Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci, che ne facciano richiesta, almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’Assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 32

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sul cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, sullo scioglimento anticipato, sulla revoca dello stato di liquidazione della società ed il trasferimento della sede sociale all’estero, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 33

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano o per divisione.

ARTICOLO 34

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi e i soci sovventori iscritti da almeno dieci giorni.
Ogni socio cooperatore o volontario ha un solo voto, qualunque sia l’importo delle quote possedute, però alle persone giuridiche socie sono attribuite cinque voti. Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un voto per ogni 15.000,00 (quindicimila/00) EURO in azioni possedute, per un massimo di cinque voti, e purché i voti complessivamente spettanti ai soci sovventori non siano più di un terzo dei voti di tutti i soci. Ogni qualvolta il limite dovesse essere superato, i voti spettanti ai soci sovventori verranno proporzionalmente ridotti con l’arrotondamento dell’eventuale frazione all’unità inferiore salvo il minimo di un voto a testa.
In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee soltanto da altri soci appartenenti alla medesima categoria di socio cooperatore volontario o sovventore, mediante deleghe scritte. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. tre Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i sindaci effettivi, né gli impiegati della Cooperativa.
La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni Provinciali cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto.

ARTICOLO 35

L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione; in sua assenza dal Vice Presidente salvo che l’Assemblea non elegga chi debba presiederla.
L’Assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.
Il Segretario deve essere un socio o mandatario di ente socio.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 36

Ove si verificano le condizioni previste dall’articolo 2540 del Codice Civile ed in relazione al numero complessivo di soci raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro della sede sociale, all’importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci all’Assemblea, il Consiglio d’Amministrazione ha la facoltà in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l’Assemblea generale da Assemblee separate convocate nella località sede, anche temporanee, di lavori sociali, nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.
Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti modalità:
a) le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell’Assemblea generale;
b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell’Assemblea generale;
c) anche per le Assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima;
d) nell’avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali, nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci, ed eventualmente le località di convocazione delle Assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero inferiore ai cinquanta;
e) nell’avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere, deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’Assemblea generale e per l’elezione dei propri delegati a questa Assemblea.
Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme disposte per lo svolgimento dell’Assemblea generale non preceduta da Assemblee separate.
Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci soci in essa presenti o rappresentati i propri delegati all’assemblea generale.
I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
Qualora si adopera tale forma di convocazione, l’Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee separate ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli ed il risultante processo verbale della rispettiva Assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate, condiziona la validità dell’Assemblea generale in prima ed in seconda convocazione.
Per ogni deliberazione dell’assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle Assemblee separate, i cui delegati siano presenti all’Assemblea generale.

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 37

Il Consiglio d’Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci o delegati di enti soci; i soci volontari e i soci sovventori possono essere eletti a comporre il Consiglio d’Amministrazione purché complessivamente non superino un terzo dei posti disponibili; i delegati di enti o persone giuridiche soci ed i soci onorari non potranno complessivamente, se eletti consiglieri, superare un terzo del numero totale dei consiglieri.
I Consiglieri durano in carica per tre esercizi.
È consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza, purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione, e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza, dandone atto a verbale. È demandato al Consiglio di Amministrazione l’emanazione delle regole per la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio.
I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all’Assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio d’Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso a quei consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo a favore della Cooperativa.
Il Consiglio d’Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure distintamente a più di uno, ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente ed eventualmente da uno o più consiglieri.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso da spedirsi o inviarsi per posta elettronica o da consegnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell’adunanza, nei casi urgenti anche a mezzo di messo o telegramma o per posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati un
giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando interviene la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.
Le votazioni sono normalmente palesi. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa reiezione della proposta.
Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.
Spetta, pertanto, tra l’altro a titolo esemplificativo al Consiglio d’Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed eventualmente, i bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare tra l’altro i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento
degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società;
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la Cooperazione aderisce nonché a favore di altre Cooperative;
f) deliberare su tutte le materie di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 4;
g) conferire procure speciali;
h) assumere, promuovere o licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
i) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza, l’esclusione e la sospensione dei soci cooperatori, volontari e sovventori;
j) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate;
Sono inoltre attribuite all’organo amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
b) l’istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c) l’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
d) l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
e) l’acquisto o il rimborso di azioni della società nei limiti indicati dall’art. 2529 c.c.;
f) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici e comunque il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge e del presente Statuto siano riservati all’Assemblea.
Il Consiglio d’Amministrazione relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio d’Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Il Consiglio d’Amministrazione potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un impiegato della Cooperativa.

ARTICOLO 38

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del C.C. preferibilmente nell’ambito della medesima categoria di soci cooperatori, volontari o sovventori alla quale appartiene il consigliere da sostituire.

IL PRESIDENTE
ARTICOLO 39

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della Cooperativa ed, occorrendo anche estranei al Consiglio d’Amministrazione, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, in mancanza o nell’assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE
IL COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 40

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.
Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all’art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 41

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.
Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e
di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al presidente del collegio sindacale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 42

Il controllo contabile spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell’assemblea ordinaria di attribuire il controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.
L’incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall’Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall’ufficio i soggetti indicati nell’art. 2409 quinquies, primo comma, c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
1) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

ARTICOLO 43
IL COLLEGIO DEGLI ARBITRI

I soci e la Cooperativa sono obbligati a rimettere alle decisioni di un Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre relative all’interpretazione ed all’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.
Al Collegio Arbitrale devono essere comunque rimesse le decisioni su tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la Cooperativa nonché fra i soci stessi derivanti in ogni caso dai rapporti sociali.
La domanda di arbitrato, fermo restando quanto disposto dall’art 35 comma 1 D.lgs n 5/03, deve essere comunicata con lettera raccomandata all’altra parte entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell’insorgere della controversia.

ARTICOLO 44

Il Collegio Arbitrale si compone di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
Il Collegio nominerà al suo interno il Presidente e deciderà entro tre mesi dalla sua costituzione, mediante arbitrato rituale, secondo diritto.
Il Collegio siederà in Roma, presso il domicilio del Presidente e le parti dichiarano di accettare fin da ora la decisione dal Collegio come se fosse da loro presa.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove la procedura.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 45

L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i non soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 46

In caso di cessazione della Cooperativa, l’eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell’ordine:
a) al rimborso delle azioni di partecipazione Cooperativa;
b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
c) al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutati;
d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 della legge 31.01.92 n. 59.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 47

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio d’Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente all’approvazione dei soci riuniti in Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 48

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 24, 27 e 46 sono irrinunciabili sia durante la vita della Cooperativa, sia all’atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 49

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le leggi speciali sulla Cooperazione.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.ti: Elisa PARIS
Gennaro MARICONDA, Notaio